Dopo le gare della 32ª giornata di campionato, il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso una serie di sanzioni pecuniarie per diverse società, tra cui il Napoli. Le ammende riguardano comportamenti scorretti da parte dei tifosi, come il lancio di oggetti e l’utilizzo di fumogeni, che hanno interrotto o minato la regolarità delle partite.
Di seguito il comunicato ufficiale con le decisioni prese:
Ammenda di € 8.000,00: alla Società Genoa per i suoi tifosi che, nel corso della partita, hanno lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di gioco. Inoltre, al 32° del secondo tempo, è stato lanciato un altro fumogeno sul terreno di gioco, mentre, al termine della gara, un seggiolino è stato gettato in un settore limitrofo, momentaneamente privo di spettatori. La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva (CGS).
Ammenda di € 6.000,00: alla Società Roma per i suoi sostenitori che hanno lanciato sette fumogeni nel recinto di gioco. Anche in questo caso, la sanzione è stata attenuata secondo le disposizioni dell’art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Società Venezia per i suoi tifosi che, al 12° del secondo tempo, hanno lanciato un fumogeno sul terreno di gioco, costringendo l’arbitro a interrompere la partita per circa un minuto. Inoltre, sono state lanciate due bottigliette di plastica nel recinto di gioco. Anche per il Venezia è stata applicata una sanzione attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Società Lazio per i suoi sostenitori che hanno lanciato quattro fumogeni nel recinto di gioco. La sanzione è stata attenuata in conformità all’art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Società Hellas Verona per i suoi tifosi che hanno lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di gioco. La sanzione è stata attenuata secondo l’art. 29, comma 1, lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Società Napoli per i suoi tifosi che hanno lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di gioco. Anche in questo caso, la sanzione è stata attenuata in base alle disposizioni dell’art. 29, comma 1, lett. b) CGS.