Iscriviti alla newsletter

PUBBLICATE LE MOTIVAZIONI: PER IL CONI NON CI FU MALAFEDE DA PARTE DEL NAPOLI

Share

Il CONI ha pubblicato oggi le motivazioni della sentenza emessa il 22 dicembre scorso con la quale ha annullato i due precedenti gradi della giustizia sportiva che avevano insinuato la malafede delclub azzurro per la mancata trasferta di Torino.
Il collegio di Garanzia del CONI, infatti, ha sostenuto che non c’è stata condotta premeditata nell’azione di non partire per Torino e che la società partenopea si è solo attenuta alle direttive dell’ASL, superiore alle normative della FIGC.
Queste uno stralcio del comunicato del CONI:
“Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente.
Ne discende – secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con  la medesima.
Secondo il Collegio di Garanzia, il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione.”

Notizie

FUORIGIOCO

Ogni mercoledì alle 21.10
su Tele A
DIRETTA TV
No Preview Availble
Ricevi le ultime notizie nella tua casella email