Il Giudice sportivo ha combinato un’ammenda di € 6.000,00 al Club azzurro relativamente alla gara di Milano “per avere suoi sostenitori – come si legge dal dispositivo – al 5° del primo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”