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L’ARROGANZA E L’IGNORANZA DEGLI STEWARD DEL MARADONA

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Tra i tanti problemi che si ritrovano agli ingressi del Maradona, contro il Torino ne è arrivato uno anche per i giornalisti. Al varco stampa, infatti, gli operatori dell’informazione si sono visti negare, con atteggiamenti supponenti ed arroganti, l’accesso allo stadio con il tesserino dell’ordine e l’accredito. Nonostante i vari tentativi di spiegare ai solerti addetti ai controlli di come la tessera dell’ordine dei giornalisti fosse un valido documento di riconoscimento solo i giornalisti muniti di altro documento di riconoscimento sono potuti accedere in tribuna stampa. L’ostinazione nel non riconoscere la validità della tessera di giornalista quale documento di riconoscimento è stata pari solo all’arroganza ed all’ignoranza mostrata dagli steward e dai loro superiori. In attesa di un doveroso intervento del Consiglio dell’ordine dei giornalisti, a beneficio di questi signori che gestiscono gli accessi al Maradona, affinché possano colmare quanto meno la loro ignoranza, perché per i comportamenti ci vorrebbe un corso di educazione civica, segnaliamo i commi 1 e 2 dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 che spiegano come e perché la tessera rilasciata dall’ordine dei giornalisti è registrata presso il Ministero di Grazia e Giustizia sia un valido documento di riconoscimento:

Comma 1:  In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 

Comma 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”. 

A rafforzare quanto previsto dalla succitata norma di legge anche una nota del Ministero dell’ Interno (prot. n. 34440/2006/Area II) rilasciata in risposta ad un quesito posto dalla Prefettura di Varese in merito alla tessera di giornalista (ma che esprime indirizzi generali validi anche per altre categorie): “Si fa riferimento al quesito formulato dalla S.V. in ordine alla validità della propria tessera di appartenenza all’Ordine dei giornalisti quale documento di riconoscimento. Si fa presente che, in merito all’argomento in questione, è stato chiesto il parere del Ministero dell’Interno che, con nota datata 7 novembre 2006, ha rilevato che, ai sensi dell’art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000, “il documento di riconoscimento è ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato…da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare”. 

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la tessera di appartenenza all’Ordine dei giornalisti soddisfi tali requisiti e possa essere quindi considerata documento di riconoscimento ai sensi del citato art. 1 lett. c) del D.P.R. n. 445/2000. 

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