Violando l’obbligo di indossare la mascherina, per i contatti stretti in possesso di tre dosi o di due dosi da meno di 120 giorni, o per la violazione della quarantena, le sanzioni a carico dei trasgressori sono abbastanza pesanti.
Il D. L. n. 6/2020, poi convertito in L. n. 13/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” tra le sanzioni a carico dei soggetti inosservanti, all’art. 3, comma 4, del suddetto decreto prevede che: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, ossia con l’arresto fino a 3 mesi e l’ammenda fino a 206 euro.
Ancora più pesante è l’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie” che testualmente recita: “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.
Bisogna aggiungere la valutazione fatta dalle forze dell’ordine quando accertano il caso: può sorgere infatti l’ipotesi ancora più grave di epidemia dolosa o colposa: come chi si è vantato di essere andato in un supermercato da contagiato. Nella forma dolosa si arriva fino a 12 anni di carcere.