Dopo l’imbarazzante ed iniqua decisione del Ministro a, arriva oggi quella del giudice sportivo. Sanzione che rasentano il ridicolo per la gravità dell’episodio e per mancata uniformità rispetto alle decisioni prese in precedenza. Semplice sanzione per il Club nerazzurro che continua a beneficiare della benevolenza del “Palazzo”. Oggi da Ministro e dalla Giustizia (?) sportiva abbiamo appreso che un tentato omicisio, perché di questo si tratta per la gravità e la pericolosità dell’episodio, alcuni Club se la cavano con un divieto di trasferta per tre gare e 50mila euro di multa. Decisioni che meritano un solo aggettivo: vergognose! Questo il provvedimento del Giudice sportivo; “Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS”.

















